moto guzzi


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Statuto

Regole/Statuto

S T A T U T O


Art. 1. DENOMINAZIONE
Sotto la denominazione MOTO GUZZI CLUB TICINO (in seguito MGCT) è costituita un’associazione di motociclisti secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, e dai seguenti statuti (abbreviata MGTC).

1.1 L’Associazione non si pone un fine politico, religioso o lucrativo.

Art. 2. SCOPI
Il MGCT ha lo scopo di:

2.1. Raggruppare gli amanti dello sport motociclistico, in particolare del marchio Moto Guzzi.

2.2. Ritrovo e scambio di idee

2.3. Favorire la disciplina sulle strade ed il rispetto della natura

2.4. Partecipare alle uscite comuni

2.5 Creare legami di amicizia e di camerateria.

Art. 3. SEDE
La sede dell’MGCT è il luogo di domicilio del presidente del club; essa può essere trasferita se le circostanze lo esigono.

Art. 4. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
4.1. L’Assemblea Generale (AG)

4.2 Il Comitato composto da .... Soci MGCT

4.3 I Revisori composti da .... Soci MGCT

Art. 5. SOCI
Sono considerati soci MGCT coloro che sono in regola con il pagamento della tassa sociale annuale. Hanno comunque diritto di voto solo i soci attivi MGCT (punto 5.2.).



5.1. RESPONSABILITÀ

L’associazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da loro affiliati.

Art 6. QUOTA SOCIALE ANNUALE
6.1. La quota sociale minima annuale è fissata a fr. 30 per solo socio MGCT.

6.2. Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 gennaio dell'anno in corso.

6.3. Eventuali donazioni sono ben accette.

Art. 7. COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEL COMITATO
7.1. Il comitato è composto da:

- Presidente

- Vice-Presidente

- Segretario

- Cassiere

- Soci Fondatori

7.2. La durata del mandato è di un anno ed è rieleggibile.

7.3. Il Presidente del Comitato presiede le Assemblee generali, le Assemblee del Comitato e rappresenta ufficialmente il MGCT. Con il Vice -Presidente o il Segretario, firma tutti gli scritti del MGCT. Convoca tramite lettera l’assemblea ordinaria annuale, di regola entro il 31 gennaio. Vista le fatture ed esercita la sorveglianza generale sull’amministrazione ed il funzionamento del MGCT. Riservato in caso di estrema urgenza, la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie deve essere notificata ai Soci almeno 14 giorni prima della data in cui avranno luogo. La convocazione deve contenere un preciso ordine del giorno. L’Assemblea Generale (AG) può inoltre essere convocata su richiesta di almeno 1/5 dei Soci. Copia del verbale dell’Assemblea generale ordinaria deve essere in possesso dei Soci attivi MGCT al più tardi entro un mese dalla conclusione dell’Assemblea.

7.4. Il Vice-Presidente supplisce il Presidente assente o impegnato.

7.5. Il Segretario redige il verbale di ogni assemblea del Comitato e dell’ Assemblea Generale. è pure incaricato per la corrispondenza. Il Cassiere é responsabile della cassa e della contabilità. In caso di loro assenza, un altro membro designato dal Comitato ne fa le veci.

7.6. Il Comitato si riunisce tutte le volte che gli interessi del MCC lo richiedono.

Art. 8. REVISORI DEI CONTI
L’ Assemblea Generale designa tra i Soci i Revisori dei conti per la durata di un anno; essi non possono essere membri del Comitato e non sono rieleggibili, ad eccezione di uno.

Art. 9. L’ASSEMBLEA GENERALE (AG)
L’AG è composta da tutti i Soci al punto 5.. I Soci al punto 5.1. hanno il diritto di fare proposte ed osservazioni, ma non hanno potere decisionale.

I Soci al punto 5.2. con il loro diritto di voto sono il potere supremo dell’Associazione e possono:

a) decidere eventuali espulsioni;

b) eleggere il Comitato, designare il Presidente ed i Revisori;

c) designare i candidati per Commissioni o cariche speciali;

d) approvare i conti annuali ed il rapporto del Comitato;

e) decidere l’adesione ad organizzazioni nazionali o internazionali.

9.1. Ogni dimissione deve pervenire motivata per iscritto al Comitato entro il 31 dicembre dell’anno corrente.

Al socio che non provvede al pagamento della tassa annuale entro la data richiesta dal Comitato, verrà inviato un richiamo con una nuova scadenza.

Trascorso infruttuosamente anche il secondo termine, il Socio verrà automaticamente considerato dimissionario.

9.2. Su proposta del Comitato all’(AG), può essere espulso un Socio che con il suo comportamento discredita il MGCT, non si attiene alle più elementari regole di camerateria o non si attiene al presente statuto. L’espulsione è definitiva e verrà decisa dall’AG inappellabilmente.

Art. 10. SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento potrà essere deciso con il voto di 2/3 de Soci Attivi MCC presenti. In caso di scioglimento, l’AG fisserà l’utilizzazione di un eventuale attivo del patrimonio.

Art. 11. DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le domande di revisione parziale del presente Statuto devono essere inoltrate al Comitato per iscritto un mese prima dell’assemblea generale ordinaria. Il nuovo testo statutario deve essere inserito nella domanda.

Tutte le revisioni e modifiche vengono apportate previa approvazione dell’AG.

Art. 12. APPROVAZIONE
Il presente statuto modificato che annulla e sostituisce tutti quelli precedentemente emessi, è stato approvato dall’Assemblea Generale in data 28 ottobre 2003, ed è valido con effetto immediato.


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